Descrizione
AVVISO PUBBLICO
DOMANDA DI ACCESSO ALL'ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI ANNO 2025
(Delibera di Giunta Regionale n.328 del 20.04.2015 e Decreto Ministeriale del 2 aprile 2025)
Ai sensi della DGR 328/2015 sono destinatari dell’assegno di cura le persone anziane non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale IX (di seguito ATS IX) le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.
REQUISITI DI ACCESSO
La persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 65 anni di età;
b) essere stata dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale
la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
c) avere ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento;
d) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS IX;
e) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio
privato, nelle modalità verificate dall’Assistente Sociale dell’ATS IX.
Possono altresì presentare domanda:
▪ i cittadini anziani residenti nell'ATS IX e domiciliati fuori regione, purché in Comuni confinanti con la Regione Marche;
▪ i cittadini anziani residenti nell’ATS IX e domiciliati in altri Comuni della Regione Marche;
▪ coloro che hanno ricevuto il riconoscimento definitivo dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa erogato dall’INAIL. Tale assegno è equiparato all’indennità di accompagnamento se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo a tale misura.
Non sono ammesse al contributo:
▪ le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o dell’assegno per l’assistenza personale e
continuativa erogato dall’INAIL;
▪ le persone che, al momento della domanda, sono ospiti di una struttura residenziale per
anziani (casa di riposo, residenza protetta, ecc.).
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data del 01.01.2025 per tutti coloro che hanno usufruito dell’assegno di cura nell’anno 2024 e alla data del 01.07.2025 per tutti coloro che non hanno usufruito dell’assegno di cura nell’anno 2024.
Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di un assistente familiare, lo stesso:
a) deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro;
b) è tenuto ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito presso il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (CIOF). L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio e consegnata all’ufficio;
Qualora la domanda sia presentata da un cittadino che ha beneficiato dell’Assegno di Cura anche per l’anno 2024 ed è ancora assistito dal medesimo Assistente Familiare nell’anno 2025, alla
domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante l’avvenuta iscrizione dello stesso all‘Elenco regionale degli Assistenti Familiari (come da impegno sottoscritto nell’anno 2024).
Possono presentare domanda:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
b) i familiari che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si impegneranno alla sottoscrizione del patto assistenziale;
c) il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, amministratore di sostegno, ecc.).
MODALITA‘ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
LE DOMANDE, redatte su apposito modulo, dovranno pervenire in UNA delle seguenti modalità:
- a mezzo posta (non fa fede il timbro postale) o consegnate a mano presso gli Uffici di Promozione Sociale del proprio Comune di residenza;
- a mezzo PEC ai Comuni di residenza;
- compilando la modulistica sul sito www.aspambitonove.it – Sezione “Servizi Online” - Area Anziani
Dal 15.09.2025 al 14.10.2024 entro le ore 13.00
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE
(farà fede il timbro di accettazione dell‘ufficio protocollo del Comune di residenza)
I Comuni dell’ATS IX non si assumono responsabilità in caso di smarrimento/mancato recapito delle domande presso i competenti uffici, dovuti a disguidi postali e comunque a fatti/errori non imputabili alla Amministrazione.
Le domande dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla seguente documentazione:
1) Attestazione ISEE Ordinario, corredata dalla DSU, relativa al nucleo familiare convivente con la persona anziana, ovvero la ricevuta attestante la presentazione della DSU qualora l’ISEE non sia disponibile entro i termini di scadenza del bando;
2) Copia del contratto di lavoro in caso di impiego di Assistente Familiare;
3) Copia della certificazione attestante il riconoscimento dell'invalidità civile pari al 100% e dell'indennità di accompagnamento. In alternativa, copia della certificazione attestante il riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa erogato dall’INAIL;
4) Copia di un valido documento di identità del richiedente e del beneficiario dell’assegno (se non coincidente con il richiedente);
5) Stampa IBAN dove verrà liquidato il contributo.
Nel caso di presentazione della sola DSU, il richiedente dovrà far pervenire al Comune di residenza idonea Attestazione ISEE entro e non oltre 3 giorni dal rilascio da parte dell’Inps. Coloro che hanno già beneficiato dell'assegno di cura nell'anno 2024 sono esentati dal presentare la seguente documentazione:
1) copia del contratto di lavoro, qualora non sia subentrato un nuovo Assistente Familiare;
2) copia della certificazione attestante il riconoscimento dell'invalidità civile pari al 100% e
dell'indennità di accompagnamento, ovvero del riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa erogato dall’INAIL, se ancora in corso di validità.
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Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2025, 15:30